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TRIESTE / UDINE - Stop al lavoro all'aperto nelle ore pił calde nei giorni a rischio elevato

Date Added: 16/06/2026
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Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, d’intesa con l’assessore regionale alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute dei lavoratori impegnati all’aperto durante le ondate di calore. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 16 giugno al 15 settembre 2026, introduce il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente alle giornate e alle aree in cui la piattaforma Worklimate segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

«L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni regionali di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi connessi alle ondate di calore che negli ultimi anni hanno interessato anche il territorio del Friuli Venezia Giulia», ha spiegato l’assessore Riccardi. L’esponente della Giunta regionale ha sottolineato come la misura risponda alla crescente necessità di proteggere i lavoratori dagli effetti delle temperature estreme. «La protezione dei lavoratori dal caldo è una priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici con temperature estreme prolungate. Attraverso la Protezione civile, da anni promuoviamo campagne informative di prevenzione e sicurezza», ha aggiunto. L’ordinanza prevede alcune deroghe per le Pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblici servizi e i relativi appaltatori qualora siano impegnati in attività di pubblica utilità, protezione civile o tutela della pubblica incolumità. In questi casi dovranno comunque essere adottate specifiche misure organizzative e operative per ridurre il rischio derivante dall’esposizione al caldo. Nel provvedimento viene inoltre raccomandata l’applicazione delle linee guida regionali per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, sia nelle attività svolte all’aperto sia negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. Per consentire una diversa organizzazione delle attività, la Regione autorizza inoltre, nei giorni caratterizzati da rischio elevato, l’anticipo o il posticipo di un’ora dei lavori nei cantieri edili e affini svolti all’aperto, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee. La disposizione non si applica ai Comuni a elevata vocazione turistica marittima, che potranno comunque disciplinare la materia attraverso proprie ordinanze. La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

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