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EDILIZA IN FVG - SEMPLIFICA CHIARISCE ASPETTI ATTUATIVI NICOLO (FORZA ITALIA).

Aggiunto il: 13/12/2019
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Sono soddisfatto che la Giunta regionale, come ha annunciato, inserisca nel ddl 66 (legge
Semplifica FVG) un'importante norma chiarificatrice per il
settore edilizio, che Forza Italia ha indicato con un emendamento
all'articolo 5 del ddl 73 (legge di Stabilità), che ho ritirato a
fronte dell'impegno che la Giunta stessa si è assunta".

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale,
Giuseppe Nicoli, che spiega l'importanza della norma in
questione.

"Con l'attuale disciplina - osserva Nicoli - si corre il concreto
rischio che interventi previsti nel rispetto dell'allora
disciplina edilizia, già da tempo deliberati dal Comune con la
convenzione urbanistica, ma non ancora avviati, non possano
essere realizzati per una recente modifica legislativa. Con
l'emendamento che ho proposto e ritirato, a fronte dell'annuncio
della Giunta regionale che la norma farà parte di Semplifica FVG,
a integrazione delle norme transitorie della legge regionale
19/2009 si chiarirà che, nell'ipotesi di pianificazione attuativa
con convenzione già deliberata, viene applicata, analogamente
agli interventi singoli, la disciplina edilizia vigente al
momento della delibera.

"Nel Codice regionale dell'edilizia - il consigliere entra nel
dettaglio della problematica creatasi - erano state introdotte,
due anni fa, importanti misure per la riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione
residenziale e direzionale, ammettendo interventi in ampliamento
anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai
volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti
edilizi comunali nei limiti del 50 per cento delle superfici
utili e accessorie, ovvero in alternativa, nel limite di 200
metri cubi di volume utile e accessorio, purché in collegamento
fisico o funzionale e alle condizioni puntualmente previste dalla
legge.

"La norma è stata oggetto di più modifiche, da ultimo con
l'articolo 6, comma 16, della legge regionale 6 del 2019, con la
quale è stato escluso per il futuro, tra l'altro, l'ampliamento
in corpo distaccato, ed è stato previsto che le domande per il
rilascio del permesso di costruire depositate in Comune prima
dell'entrata in vigore delle varie leggi di modifica introdotte
nel tempo siano concluse secondo la normativa previgente, salvo
la più favorevole applicazione delle nuove disposizioni".
"Ci si è dimenticati - sottolinea Nicoli - di considerare la
fattispecie degli interventi su aree assoggettate a
pianificazione attuativa (in particolare i Piani
particolareggiati di iniziativa pubblica), che vengono attuati
sulla base di un programma di interventi definito dal Comune con
il privato e recepito in una convenzione urbanistica deliberata
dal consiglio comunale. Nella sostanza, prima si definisce il
programma degli interventi da attuarsi in 10 anni, sulla base di
una convenzione, e poi vengono presentati i permessi di costruire
nel rispetto del cronoprogramma della delibera di approvazione
della convenzione. Ora si chiarirà la materia".
 

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