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FVG - NUOVE RESTRIZIONI DI FEDRIGA CONTRO IL COVID IN VIGORE DAL 24 NOVEMBRE 2020

Aggiunto il: 23/11/2020
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a) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dalle ore 00,00 del 24 novembre e fino al giorno 3 dicembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale: a.1. È fatto obbligo a tutti di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità rappresentate dall’art. 2 del DPCM dd. 3 novembre 2020; a.2. È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per necessità altrimenti non espletabili; a.3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti; a. 4. È fortemente raccomandato evitare zone solitamente affollate; a.5. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro; a.6. Fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 9, lett. e) del DPCM 3 novembre 2020 in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, sono sospese le attività, compresi gli allenamenti, degli sport di squadra e di contatto così come previsto dall’art. 1, comma 9, lett g) del richiamato DPCM; a.7. È fortemente raccomandato alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile così come previsto dall’art. 5, comma 3 del DPCM 3 novembre 2020; a.8. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato così come previsto dall’art. 5 comma 6 del DPCM 3 novembre 2020. b) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS- CoV-2, su parte del territorio regionale verrà avviata l’attività di monitoraggio attraverso l’effettuazione in larga scala di test e 4 / 4 conseguente tracciamento sulla popolazione, demandando alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e alla Protezione civile della Regione, anche avvalendosi di Enti e Aziende: - l’individuazione delle aree territoriali da monitorare; - l’organizzazione logistica della campagna di screening; - l’effettuazione dei test e del monitoraggio. L’attività di monitoraggio viene svolta d’intesa con i Comuni interessati. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Trieste - Palmanova, 23 novembre 2020. IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

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