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Ordinanza utilizzo mascherine nelle strutture sanitarie e negli spazi ospedalieri

Aggiunto il: 28/04/2023
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  1. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
  2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
  3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza;
  4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
  5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali;
  6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.
 
La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.
 
 
SSD Comunicazione, URP, Relazioni esterne, Ufficio stampa/MT/ss

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